Anche per le seconde case è possibile fruire del Superbonus 110%, cioè il maxi incentivo che consente la detrazione del 110% per gli interventi che migliorino la prestazione energetica di un edificio di almeno 2 classi o ne riducano il rischio sismico. Ecco le regole che si applicano, la tempistica che bisogna rispettare e le ultime novità introdotte.
Prima di tutto chiariamo un concetto all’apparenza semplice: con l’etichetta “seconda casa” si indica un’abitazione in cui si abita non principalmente. Quindi attenzione: una qualsiasi casa, anche nell’eventualità in cui si tratti dell’unico immobile posseduto da una persona, potrebbe risultare una seconda casa ai fini fiscali, se per esempio viene data in affitto e non viene utilizzata come abitazione principale dal proprietario.
Ciò significa che bisognerà pagare l’Imu, ma si potrà comunque beneficiare del Superbonus 110% come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, la quale specifica inoltre che, ai fini della detrazione, chi sostiene le spese deve possedere o detenere l’immobile oggetto dei lavori: valgono quindi anche i contratti di locazione e di comodato. Ricapitolando, ecco chi può richiedere il Superbonus 110%:
L’agevolazione è valida sia sulle prime che sulle seconde case, incluse le villette unifamiliari, per un massimo di due unità immobiliari, come specificato dall’Agenzia delle Entrate citando il comma 10 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio. Limite dunque di 2 abitazioni, ma senza distinzione tra prima e seconda casa.
Per quanto riguarda gli interventi a scopo antisismico, invece, nessun vincolo di unità: è possibile ottenere Il Superbonus 110% per tutte le abitazioni che si possiedono e per le quali si intenda migliorare la classe di rischio.
Non tutte le categorie catastali sono ammesse alla detrazione. Vengono escluse:
Esclusi anche gli immobili in cui si esercita un’attività professionale. Un avvocato o un fisioterapista, per esempio, non potranno usufruire del Superbonus per i lavori effettuati nel loro studio (ma potranno ovviamente richiederlo per tutti gli immobili detenuti a solo uso privato). Per la precisione, i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi “trainanti” effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Gli immobili residenziali adibiti anche all’esercizio di arti e professioni o ad attività d’impresa come i B&B godono del Superbonus, ma dimezzato. Cioè se si effettuano lavori agevolabili su un’abitazione residenziale, come per esempio una villetta al mare, adibita occasionalmente a bed and breakfast, il Superbonus spetterà limitatamente al 50% delle spese sostenute.
Che si tratti di prima casa o di seconda, ricordiamo che solo alcuni interventi consentono di godere della detrazione al 110%. In linea generale, come abbiamo detto, sono ammessi al Superbonus 110% gli interventi che migliorino la prestazione energetica di un edificio (sia condomini sia abitazioni singole) di almeno 2 classi o ne riducano il rischio sismico. Più nello specifico:
La detrazione del 110% si può richiedere sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Se entro il 30 giugno 2022 sarà completato il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus varrà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma solo nel caso di condomini.
di Laura Fabbro
Fonte Immobiliare.it
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